INFO VIAGGIATORI
Disposizioni per chi arriva in Sicilia
Sono equiparati allo status di pendolari:
- gli appartenenti alle Forze dell’ordine, alle Forze armate, al Corpo dei Vigili del fuoco, il personale dei ruoli della Magistratura, dell’Avvocatura Generale dello Stato e delle Avvocature Distrettuali dello Stato e i titolari di cariche parlamentari e di governo;
- gli autotrasportatori e il personale delle imprese che assicurano la continuità della filiera agro-alimentare e sanitaria;
- gli equipaggi dei mezzi di trasporto;
- in generale, le categorie di lavoratori che, durante il periodo di vigenza dell’Ordinanza, per ragioni di lavoro, transitano in entrata ed in uscita dalla Regione al territorio nazionale e viceversa, per un tempo non superiore a quattro giorni.
- La piattaforma consente di dare atto, nel form di registrazione, dell’avvenuta sottoposizione del soggetto interessato all’esame diagnostico molecolare del tampone rino-faringeo nelle 48 ore antecedenti l’arrivo in Sicilia. Qualora la persona che fa rientro nell’Isola non abbia potuto sottoporsi al tampone molecolare, si procede nel modo seguente:
a) al momento dell’arrivo nel territorio regionale (sia con mezzi propri che con mezzi di pubblico trasporto) il soggetto interessato deve recarsi presso un drive in appositamente dedicato al fine di sottoporsi al tampone rapido antigenico. In caso di esito positivo, si seguono le ordinarie procedure previste per i soggetti Covid-19 positivi, con ripetizione del tampone molecolare e presa in carico da parte del Sistema Sanitario Regionale. Nel caso, invece, di tampone antigenico negativo, il soggetto interessato può recarsi al domicilio, con la raccomandazione di mantenere i dispositivi di protezione individuale, evitare i contatti con soggetti terzi e sottoporsi nuovamente a tampone antigenico al quinto giorno successivo a quello di sottoposizione al primo tampone;
b) nel caso in cui il soggetto interessato non intenda seguire la procedura indicata alla lettera a), può recarsi presso un laboratorio autorizzato e sottoporsi al tampone molecolare, a proprie spese, con onere per la struttura stessa di darne comunicazione al Dipartimento di prevenzione dell’Asp territorialmente competente;
c) nel caso in cui il soggetto interessato non segua alcuna delle procedure indicate nei precedenti commi, appena fatto rientro in Sicilia ha l’obbligo di porsi in isolamento fiduciario per la durata di giorni dieci presso il proprio domicilio, con onere di darne comunicazione al proprio medico di medicina generale, al pediatra di libera scelta ovvero all’Asp di pertinenza.
(Ai sensi dell' ordinanza n.16 contingibile e urgente del Presidente della Regione Siciliana del 28 febbraio 2021)
ATTENZIONE – BRASILE
Il Brasile fa parte dell’Elenco E. Tuttavia, il Ministro della Salute, con Ordinanza 16 gennaio 2021, in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale ma immediatamente efficace e in vigore fino almeno al 31 gennaio 2021, ha disposto la sospensione del traffico aereo dal Brasile e il divieto di ingresso in Italia per tutti coloro che provengono dal Brasile o che vi abbiano soggiornato/transitato nei 14 giorni precedenti il tentativo di ingresso in Italia. Al momento, non sono previste eccezioni.
Le persone che si trovano nel territorio nazionale italiano e che nei 14 giorni antecedenti all’Ordinanza del 16 gennaio hanno soggiornato o transitato in Brasile, anche se asintomatiche, sono obbligate a comunicare immediatamente l’avvenuto ingresso nel territorio nazionale al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio e a sottoporsi a test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone.
Misure di prevenzione per gli spostamenti adottate dal Governo nazionale
Il DPCM del 3 dicembre 2020 riprende anche la disciplina in tema di spostamenti da/per l’estero già contenuta nei precedenti DPCM e nelle Ordinanze adottate dal Ministro della Salute. Sono individuati sei gruppi di Paesi, per i quali sono previste differenti limitazioni. Si consiglia di consultare la sezione dedicata del sito del Ministero della Salute.
Nel nuovo DPCM dall'Art.5 all'Art.8 è possibile consultare gli obblighi di dichiarazioni per gli spostamenti sul territorio nazionale, da e per l'estero.
I gruppi sono:
Gruppo A - Repubblica di San Marino e Stato della Città del Vaticano
Gruppo B - PAESI UE (tranne quelli che sono indicati negli elenchi C e D), SCHENGEN, Andorra, Principato di Monaco.
Gruppo C - Belgio, Francia, Paesi Bassi, Repubblica Ceca, Spagna
Gruppo D - Australia, Canada, Georgia, Giappone, Nuova Zelanda, Romania, Ruanda, Repubblica di Corea, Tailandia, Tunisia, Uruguay
Gruppo E - Resto del mondo
Gruppo F - Armenia, Bahrein, Bangladesh, Bosnia Erzegovina, Cile, Kuwait, Macedonia del Nord, Moldova, Oman, Panama, Perù, Repubblica Dominicana, Kosovo, Montenegro, Colombia.
CONSULTA LA SEZIONE DEDICATA IL SITO DEL MINISTERO DELLA SALUTE